Filosofia e nuovi sentieri

«Mi rappresento il vasto recinto delle scienze come una grande estensione di terreno disseminato di luoghi oscuri e illuminati. Lo scopo delle nostre fatiche deve essere quello di estendere i confini dei luoghi illuminati, oppure di moltiplicare sul terreno i centri di luce. L’un compito è proprio del genio che crea, l’altro della perspicacia che perfeziona» Denis Diderot

In cerca della libertà. Sulle tracce di Nussbaum, tra disabilità e giustizia – Parte prima

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> di Alessandro Pizzo*

 

Abstract: Qual è il rapporto tra la dignità umana e il correlato trattamento di giustizia dovuto alle persone disabili? Questa la questione che attraversa la riflessione di Martha Nussbaum alla cui ricerca ci si muove. Prendendo in considerazione i limiti della teoria moderna e liberale del patto sociale, si indica la direzione di massima entro la quale si dovrebbe avere maggiore cura e maggior tutela dei bisogni di giustizia delle persone disabili, variamente estromessi dal novero dei soggetti beneficiari dei diritti e dall’elenco dei soggetti attivi per la società.

L’indiscreto rapporto tra la dignitas e le varie dimensioni dell’umano.

La filosofa statunitense Martha C. Nussbaum ha incentrato la propria ricerca sul nesso tra appartenenza ad una medesima società politica e godimento di correlati diritti. Il che ha la sua indubbia rilevanza, soprattutto se poniamo mente al particolare percorso compiuto dalla storia del diritto. Al riguardo concordo parzialmente con Pintore secondo la quale è in atto una «tendenza a fare dei diritti uno strumento insaziabile, divoratore della democrazia, dello spazio politico e, alla fin dei conti, della stessa autonomia morale da cui li facciamo scaturire» (a. Pintore, Diritti insaziabili, p. 179). Il punto, infatti, almeno a mio sommesso parere, non è darne giustificazione, ma, al contrario, proteggerli. Da qui scaturisce il problema ineludibile: chi va protetto? E come? Tali questioni attraversano l’intero saggio, attribuendo un significato preciso ai suoi moventi e alla scelta narrativa.

Nussbaum ha inteso ravvisare, e, nel contempo, denunciare, le profonde disparità che attraversano le nostre concretezze storiche e l’ingiustizia che ne deriva per determinate categorie di persone. In tal senso, infatti, la sua ricerca ha riguardato, tra le tante categorie sociali, le donne e i disabili. Per ovvie ragioni di tempo, ma anche di comprensibilità, intendo esaminarne la riflessione che riguarda l’esclusione delle persone disabili dall’elenco dei soggetti politici nei confronti dei quali la società deve mettere in campo iniziative adeguate alla loro dignitas di persone umane (Pizzo, Vulnerabilità nella filosofia sociale di M. C. Nussbaum, p. 139 e sgg.).

Onde evitare facili confusioni, ritengo opportuno spendere alcune parole chiarificatrici in merito al tema del presente scritto. L’obiettivo massimo è catturare la riflessione che Nussbaum ha svolto in merito alla tutela e alla promozione della libertà delle persone disabili. Tuttavia, poca chiarezza v’è al riguardo e siamo in presenza di una trattazione non esaustiva al riguardo da parte della Nostra. Pertanto, appaiono necessarie ulteriori chiarificazioni.

Le persone disabili soffrono la presenza di ostacoli di varia natura le quali interferiscono in maniera negativa con l’espletamento di funzioni personali, soprattutto di quelle usuali e quotidiane. Tali ostacoli sono, in genere, talmente importanti da rallentarne in maniera profonda l’effettuazione (Di Santo, Sociologia della disabilità, p. 19). La disabilità, pertanto, appare essere non la condizione personale di alcune persone, ma il maggior aggravio che su queste ultime pesa a seguito di una particolare organizzazione da parte di tutta la società di appartenenza. Detto altrimenti, la disabilità è una sanzione sociale che peggiora la qualità di vita di alcuni rispetto a (presunti) standard di funzionamento o, per meglio dire, di prestazioni di vario genere, e che non risiede nei soggetti ma nel tipo di società che si è scelto di mandare ad effetto. Per dirla in breve, la disabilità è una conseguenza sociale che grava su tutti i componenti della società, via la sua specifica organizzazione in termini di impegno, costo, benefici, ma in misura maggiore su coloro che sono più fragili, più vulnerabili, più esposti ai pericoli della precarietà esistenziale.

Ora, il mancato rispetto di uno standard di funzionamento da parte delle persone disabili spinge i più a non considerarle “normali” e a collocarle all’interno dell’insieme dei cosiddetti non – normodotati, vale a dire escluderle dall’elenco di coloro i quali mostrano performance di abilità entro un’accettabile soglia di normalità (Di Santo, Sociologia della disabilità , p. 21).

E dire che non ha alcuna importanza parlare di “normalità” o di “ordine” o di “standard evolutivo”, l’importanza è infatti solo relativa. La presenza di un handicap, pertanto, è la differenza tra una persona normodotata, la quale può serenamente contare sulle proprie forze per affrontare le normali sfide del quotidiano, e una persona disabile, la quale non può contare sulle proprie forze per andare avanti per soddisfare le proprie aspettative esistenziali. L’interferenza della menomazione fisica con il pieno sviluppo personale può incidere sull’autonomia personale, sulle capacità cognitive oppure sull’indipendenza nelle relazioni umane.

Detto questo, anche se brevemente, emerge come alcuni aspetti, di per sé rilevanti, della condizione vissuta dalle persone disabili, pur nell’estrema generalità di quanto vado asserendo, siano, in primo luogo, l’estrema dipendenza cui vanno incontro le persone disabili e, in secondo luogo, la manifestazione radicale in esse dei limiti propri della nostra comune condizione umana, come la sofferenza, la mancanza di capacità, il bisogno, la frustrazione del desiderio, e così via (Schianchi, Storia della disabilità , p. 12).

La relazione di cura, o di presa in carico, che normalmente ne consegue, appare tanto importante da far dire a Nussbaum che sarebbe bene riformulare tutte le nostre teorie della giustizia al fine di tenerne conto e di darvi risposte adeguate (Nussbaum, Bisogni di cura e diritti umani, pp. 27 – 8). Questo perché le cure alle persone disabili, per la loro durata, coincidente in genere con quasi l’intera vita di queste ultime, e per la loro natura, sono così onerose da incidere sulle finanze dell’intera collettività, rappresentano un costo rispetto al quale va valutata la convenienza di dare risposte di giustizia alle persone disabili, costituiscono un onere in vista del quale ha senso ragionare in termini di costi e benefici, spinge a porsi il problema della giustizia di una redistribuzione della ricchezza volta a finanziare il surplus di impegno collettivo che la vita delle persone disabili richiede rispetto al resto della società nel suo complesso.

Ne consegue, allora, di come sia rilevante il trattamento da riservare loro, appare a tal punto importante da influenzare la nostra stessa concezione della giustizia sociale, la nostra stessa idea di diritto, la nostra stessa trama dei rapporti tra soggetti diversi all’interno del medesimo ordito sociale. Infatti, hanno le persone disabili delle pretese, peraltro legittime, vista la loro condizione, da far valere nei confronti del resto della comunità oppure no? E se sì, non vanno soddisfatte, costi quel che costi? L’impressione che se ne ricava è, e purtroppo, che anche nel caso presente, sicuramente la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali per la legge. Almeno nel senso che la valorizzazione dei diritti dei singoli termina ove aumenti la spesa sociale della collettività. Eppure, almeno a prima vista, così non dovrebbe essere. A mio modesto modo di vedere, la ragione di ciò possiamo desumerla dalla riflessione della Nostra intorno al tema della disabilità e della conseguente risposta di giustizia. Ecco perché ho deciso di intitolare il presente scritto cercando Nussbaum, vale a dire che intendo cercare di rinvenire nei suoi discorsi quelle ragioni che rendono conto del disprezzo o del disgusto o dell’esclusione tout – court delle persone disabili dall’elenco dei soggetti meritevoli di tutela o rispetto ai quali mettere in campo tutte le iniziative ritenute idonee affinché possa essere garantito loro il godimento dei diritti.

Ciò accade perché l’asimmetria dei rapporti di forza tra persone disabili e persone normodotate finisce per inverare quello stesso rischio, a suo modo avvertito da Pontiggia, e secondo il quale il razzismo è sempre presente ed operante. Infatti, nel momento in cui si riconosce la diversità e da questa si prendono le mosse al fine di dedurre diritti differenti, ossia separati, vale a dire specificatamente in funzione dei differenti fruitori finali, ecco che ha luogo la discriminazione (Pontiggia, Nati due volte, p. 147). Il riconoscimento della differenza da volano di possibilità senza dubbio positive si trasforma, nel caso delle persone disabili, in formidabile grimaldello in forza del quale separare i diritti degli uni dai diritti degli altri, vale  a dire per calibrare gli stessi sugli opposti destini esistenziali. Così, il diritto di una persona normodotata varrà sicuramente più del diritto di una persona disabile. L’edificio del diritto viene, pertanto, profanato e violentato dai presunti assertori del diritto differente o separato, quasi che avessimo a che fare con generi diversi di umanità. E tuttavia sono propenso a considerare questa deformazione dei diritti solo come una giustificazione pretestuosa di un più viscerale ed irriflesso moto di ripulsa nei confronti delle persone disabili, o, se si preferisce, di mero egoismo “di pancia” da parte di una parte consistente della comunità la quale non desidera incrementare i propri versamenti in favore della collettività e, magari, all’esatto contrario, diminuire il proprio apporto, e nel fare questo escogita un vario complesso di argomentazioni le quali premono prioritariamente sul far venir meno una qualsiasi convenienza utilitaristica tra la spesa richiesta e gli effettivi vantaggi sociali fruibili dalla comunità intera, relegando l’assistenza o la correlativa presa in carico a forme più o meno evanescenti di servizi sociali, meglio ancora se nella forma sottopagata delle cooperative socio – assistenziali o del volontariato o della mera assistenza da parte dei nuclei familiari di origine. Messo tra parentesi questo movente inconscio, è subito chiaro come si tratti di un’obiezione fragile, di un’argomentazione estremamente debole, di una giustificazione posticcia, e senza avvertire il bisogno di richiamare chissà quali giudizi morali o sofisticate argomentazioni di tal fatta.

Piuttosto, dovremmo riconoscere che la disabilità è una cosa concreta, oltre che seria, nel senso che si tratta a tutti gli effetti di una declinazione, magari radicale, della medesima condizione umana, la quale chiama in causa tutte le nostre teorie politiche, ed economiche, sino a mettere radicalmente in questione le nostre più profonde convinzioni, i nostri più radicali convincimenti personali (Nussbaum, Nascondere l’umanità, p. 119), anche sino ad esperire varie declinazioni della medesima sensazione, umana, troppo umana, di «disgusto», la quale, a sua volta, trova la propria giustificazione nel rammentare a ciascuno la propria «mortalità e vulnerabilità animale» (Nussbaum, Nascondere l’umanità, p. 119). Difficile appare resistere alla facilissima tentazione di dislocare in uno spazio astratto ma culturalmente tangibile tutti i soggetti disabili, al fine di rinnovare la nostra intima sicurezza in tema di dissoluzione, di fragilità, di vulnerabilità, e di connessa sensazione di rifiuto. Ciò rende conto di tutte quelle sofisticate riflessioni politiche, a parole egualitarie, ma segregazioniste nella pratica, le quali, e in modi diversi, hanno separato i soggetti dai rispettivi diritti, mettendo capo a forme, più o meno complesse, di esclusione di intere categorie di persone dal dominio dei diritti. In altri termini, l’esclusione delle persone disabili dagli elenchi dei soggetti fruitori di eguali diritti politici fondamentali non è altro che una sanzione formale del moto di disgusto inconscio che spinge i “sani” a segregare in un luogo diverso, un altrove, un luogo separato, i “malati”. Quel che accade nella vita di tutti i giorni trova cioè adeguato riconoscimento formale nella distinzione giuridica tra soggetti di serie A e soggetti di serie B, almeno riguardo a quella parte dell’organizzazione sociale che procede alla redistribuzione della ricchezza complessiva secondo equità e differente bisogno. A categorie diverse corrispondono diritti diversi, ma non in funzione del reale bisogno, quanto, e piuttosto, in funzione del maggiore benessere economico dei soggetti a maggior capacità impositiva. L’egoismo fiscale, allora, non è altro se non la traduzione formale del razzismo biologico che caratterizza, e connota, le relazioni umane correnti.

E per difficile che sia, nondimeno, sempre che noi si voglia riconoscerci nei passi aristotelici sulla socialità e sulla politicità dei rapporti umani, dovremo pur tentare, anche al fine, certo non secondario, di non rassegnarci all’inumano e alla deriva del diritto, e tacendo della correlativa fine della giustizia umana.

Pertanto, solo riconoscendo nei soggetti disabili la medesima umanità, è possibile dare seguito ad una riconsiderazione generale in tema di diritti, giustizia e redistribuzione del reddito secondo il bisogno. In fondo, infatti, le persone disabili sono “persone”, non “qualcosa” (Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, p. 6). Al di sotto del mero riconoscimento di un diritto, della legittima pretesa a qualche prestazione, v’è un diritto ancor più fondamentale, ancora più radicale, ancora più “di principio”, vale a dire il diritto di avere diritti (Rodotà, Il diritto di avere diritti, pp. 25 – 6), vale a dire il diritto a vantare pretese soggettive, o, per dirla altrimenti, il diritto a riconoscersi nella comune umanità. Questo livello “zero” nella dinamica tra le pretese giuridicamente garantite e i corrispettivi fruitori soggettivi sgombra velocemente il campo da tutti quei sottili, per non dire bizantini, ragionamenti accomunati dal tentativo di restringere la platea dei possibili soggetti fruitori finali di diritti soggettivi riconosciuti.

In altri termini, si deve contemplare anche per le persone disabili la possibilità di essere titolari di diritti, e a prescindere da quel che ciò possa costare in termini economici o che ciò possa comportare in termini di peso sociale per tutta la collettività. Altrimenti, finiremmo per commettere quell’errore che tanto Dworkin deprecava, ovvero di non prendere seriamente l’intero edificio del diritto. Al contrario, il diritto è una cosa seria, e le questioni di giustizia che promanano dal trattamento da riservare alle persone disabili è molto più di un vuoto esercizio retorico da svolgere in funzione auto consolatoria o in qualche rituale antropologico di mero esorcismo di quell’aura di dissoluzione, di decadenza, di malattia, di fragilità che la vista di soggetti disabili potrebbe suscitare. In fondo, infatti, parliamo di giustizia concreta per soggetti in carne ed ossa, e non per loro ipotetiche controfigure valoriali.

Il confuso legame tra la disabilità e le varie dimensioni della giustizia.

Secondo Nussbaum proprio il tema della disabilità, e della connessa giustizia dovuta alle persone disabili, dovrebbe spingerci a criticare il nostro modello politico, dovrebbe mettere in discussione la stessa attuale organizzazione sociale, dovrebbe cioè spingere a vagliare criticamente i fondamenti stessi della società politica che dimoriamo. Come mai?

La risposta appare semplice e radicale  dal momento che pressoché tutti i teorici del contratto sociale, e, quindi, di una certa modalità di pensare ai rapporti, in termini di costi e benefici, tra i singoli membri della società politica, hanno sempre caratterizzato il soggetto che entra in relazione, per il tramite del suddetto accordo, come non – disabile, vale a dire come un soggetto normodotato. La teoria politica contrattualista, in altri termini, concepisce i soggetti che compongono la comunità politica come liberi, eguali ed indipendenti (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 104). In questo modo, però, i teorici del contratto sociale negano cittadinanza a tutti coloro che, per vari motivi, o per diversi handicaps, non possono agire come fanno coloro i quali, al contrario, sono liberi, eguali ed indipendenti.

La natura della discriminazione politica, e, dunque, dell’esclusione sociale, è subito evidente dal momento che i contraenti del contratto sono gli stessi per i quali vengono redatti i principi della comunità politica (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 84). Di conseguenza, se le persone disabili non possono entrare come pari rispetto agli altri contraenti, ossia come uguali tra eguali, vale a dire come soggetti politici eguali a tutti gli altri soggetti della società politica, non possono far valere alcuna pretesa, non possono cioè vantare alcun diritto, avanzare alcuna richiesta particolare. E ciò funge da antidoto alle obiezioni che la ragione muove all’egoismo narcisistico, disinnescando l’inevitabile ed arduo impegno a valutare le esigenze di giustizia su base concreta, e non solamente in direzione teorica, e, ma soprattutto, a fondare il riconoscimento di pretese soggettive non sulle qualità lavorative dei soggetti, ma sulle qualità morali degli stessi.

A ben guardare, in effetti, si tratta di un’estromissione doppia perché agisce su più livelli: dapprima, 1) esclude le persone disabili dall’elenco generale dei contraenti; e dopo, 2) esclude i disabili dall’elenco dei fruitori dello stesso patto sociale.

Tale esclusione mi appare come il simbolo più vistoso dello stigma sociale con il quale, in genere, si occulta, si rifiuta, si nega, si disprezza l’umanità (Nussbaum, Nascondere l’umanità, p. 353). Questo perché la presenza di handicap così importanti spinge a considerare le persone che ne portano quotidianamente il segno come non – normali (Nussbaum, Nascondere l’umanità, p. 355). E questo è un problema “classico”, oserei dire, per la disabilità in generale (Pontiggia, op. cit., pp. 42 – 3). Ma il passaggio dallo stigma alla svalutazione politica è quasi automatico, per non volere dire anche piuttosto scontato.

Nel caso del modello contrattualista, però, v’è, forse, anche un’altra considerazione che indirizza nella scelta dell’esclusione ed è la correlazione implicita tra prestazione lavorativa e remunerazione sociale. In breve, siccome una persona disabile appare generalmente non produttiva, l’intero peso economico del soddisfacimento dei suoi bisogni o delle sue pretese ricadrebbe quasi per intero sulla collettività produttiva. Da qui segue la strada più semplice consistente nell’estromissione dei soggetti improduttivi dal catalogo dei soggetti liberi, eguali ed indipendenti. Detto altrimenti, e in sintesi tanto estrema quanto brutale, le persone disabili non vengono prese in considerazione perché soggetti non liberi, eguali ed indipendenti rispetto ad altri. Anzi: rispetto a tutti gli altri. Il che sarebbe come a dire che le persone disabili non sono persone. Oppure, che i soggetti disabili appartengono ad umanità diverse. Evidente la conclusione di siffatte considerazioni o di tali discutibili premesse: se ne facciano carico, allora, le altre umanità, non la nostra!

Tuttavia, se il fenomeno della marginalizzazione, della separazione, della segregazione, del rifiuto tout – court, della negazione in quanto tale, è così diffuso quanto frequente, ciò non significa però che si debbano lasciare le cose così come stanno. Per la Nussbaum, questa stessa mancanza è indice del fallimento del modello prescelto, fallimento dei moderni teorici del patto sociale, fallimento della via moderna ai diritti, fallimento dell’idea moderna di giustizia, la stessa sulla quale fondiamo le nostre tavole dei valori e alla quale ci richiamo ad ogni pie’ sospinto allorquando percepiamo dei pericoli per il nostro stesso way of life.

Non appare punto possibile ignorare l’esistenza dei soggetti disabili, vale a dire glissare sugli estremi della medesima umanità. E non ce lo chiedono tanto loro, pur parti in causa, ma lo stesso modello di equità che, a parole, asseriamo sostenere e nel quale diciamo di riconoscerci. Se così è, allora, bisogna passare da una prospettiva funzionalista ad una politica. Detto altrimenti, l’attuale organizzazione sociale deve passare dal riconoscimento di diritti a chi riesce a fare al riconoscimento di tutele a chi può fare. Quello standard dietro al quale, e con affanno, la nostra storia moderna corre, è oramai il Moloch al quale stiamo sacrificando le nostre stesse vite, operando quella perniciosa inversione dei rapporti in forza della quale non lavoriamo per vivere, ma, e all’esatto contrario, viviamo per lavorare …

Per affrontare, appunto, questo problema, rilevante per qualsiasi teoria politica, Nussbaum  critica l’intera tradizione liberale occidentale, e, in modo particolare, il modello contrattualista. Secondo la Nostra, gli uomini stipulano tra loro un contratto, cioè rinunciano all’uso privato della forza e alla possibilità di sottrarre i beni altrui «in cambio di pace, sicurezza e con la prospettiva di un vantaggio reciproco» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 30). Grosso modo, l’idea è che una comunità politica si costituisca in un momento ideale come il voluto superamento dello stato di natura e con lo scambio di pretese naturali a favore di vantaggi sociali. In modo particolare, gli uomini accettano di rinunciare alla propria libertà di natura in nome di un vantaggio reciproco non conseguibile altrimenti. Quel che, però, tutte le concezioni contrattualiste fanno è, sostanzialmente, giustificare un modello di società politica fondata su un insieme di «principi politici fondamentali» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 30). Questa società politica mostra come tutti possono rinunciare al proprio potere «a favore del diritto e dell’autorità debitamente costituita» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 30) a condizione di essere spogliati dei vantaggi artificiali che alcuni di essi hanno nelle società reali. In quest’ultimo caso, infatti, avviene che, tolte tutte le differenze di partenza, gli uomini non possono che accordarsi «su un certo tipo di contratto» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 30). Ne emerge, allora, che se il punto di partenza è equo, i principi che seguiranno «saranno anch’essi equi» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 31).

La concezione contrattualista, per dirlo in altro modo, adopera un ideale procedurale in forza del quale fa derivare una precisa tela di principi politici, a fondamento di un certo tipo di società politica, dall’elenco dei bisogni fondamentali per un insieme delimitato di soggetti, solamente i famigerati uomini liberi, eguali ed indipendenti. L’iter appare piuttosto chiaro: i diritti politici corrispondono puntualmente ai bisogni di un gruppo ristretto di soggetti. Questi ultimi sono liberi, eguali ed indipendenti. Ne consegue, pertanto, come i disabili siano esclusi da tale insieme …

La stessa idea procedurale di società politica è presente in Rawls per il quale il discorso appare più complesso per quel che concerne il tema presente (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 32 e sgg.). Il punto di partenza resta, però, lo stesso: come assicurare ai singoli tutti quei diritti che lo stato di natura non consente? Rispetto alla teoria ralwsiana, tuttavia, Nussbaum individua tre punti critici. Per gli scopi presenti, però, mi limiterò a prenderne in considerazione uno soltanto, quello relativo, per l’appunto, alla disabilità, e al ruolo che chi ne soffre assume nella società politica ad evidenziazione del confuso e misconosciuto legame che corre tra la disabilità e le varie dimensioni politiche della giustizia.

La Nostra autrice osserva come per tutti i teorici classici del modello contrattualista di società politica «i soggetti contraenti siano uomini approssimativamente eguali riguardo alle capacità e in grado di svolgere attività economica produttiva» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 35). Le persone disabili, chi in misura maggiore e chi in misura minore ma tale comunque dall’essere esclusi dall’insieme delle persone “produttive”, sono così estromesse dalla società politica. Le persone disabili, dunque, sono escluse dal gruppo «di coloro che scelgono i principi politici fondamentali» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 35). I teorici classici non contemplano la presenza di persone disabili tra coloro che stabiliscono i principi morali di una società giusta. Nel far questo, però, essi formulano una sorta di gruppo di preminenti i quali sono i decisori di quali debbano essere i principi fondamentali per la società. E sono loro a legiferare in materia di diritti fondamentali o alla base della società di eguali. Ne consegue, pertanto, e in una maniera a dir poco consequenziale, che i disabili intanto non fanno parte di tale élites di prominenti, di tale pars valentior, rappresentativa dell’intera specie umana, in quanto, dunque, non concorrono in posizione paritetica all’elaborazione dei valori fondamentali di una società politica che possa fregiarsi della virtù morale.

Il problema di tale esclusione è determinato dal fatto che se i disabili non sono inclusi nel gruppo di coloro che scelgono, essi «non sono inclusi […] nel gruppo di coloro per i quali i principi sono scelti» (Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia, p. 37). In maniera del tutto caratteristica, a mio avviso, accade così una pericolosa transizione in virtù della quale essere inclusi nell’elenco di coloro che stabiliscono i principi fondamentali, che una futura società politica deve avere, significa anche essere tra i futuri fruitori degli stessi. Viceversa, non avere rappresentanza nell’insieme dei formulatori dei principi di base della futura società politica comporta, di conseguenza, non essere presi in considerazione in qualità di possibili fruitori dei principi politici fondamentali nella futura società. Per come viene configurato il nesso tra uscita dallo stato di natura e creazione di una società politica, le persone disabili sono escluse tanto dalla codificazione dei valori politici fondamentali quanto dal successivo godimento dei diritti. Eppure la dinamica di tale esclusione è talmente sottile da sfuggire alla considerazione dei più. Non si tratta infatti di una mera svista, magari pure possibile, data l’estrema complessità dei fenomeni umani, ma di una deliberata rarefazione dei soggetti abili a decidere quali dovrebbero essere i principi politici di una data comunità …

Il vincolo della partecipazione passante, e di necessità, per il ruolo attivo svolto presso la propria comunità comporta che il soggetto decisore coincida direttamente con il soggetto che partecipa attivamente alla propria saocietà. Di conseguenza, solo i liberi, uguali ed indipendenti possono accedere al ruolo di decisori politici, tutti gli altri no. Ovviamente, tali soggetti decideranno pro domo sua, ovvero saranno rappresentanza dei propri pari. Ma, e quindi, chi rappresenterà i soggetti disabili? Ecco qui il problema!

Ma approfondiamo il dispositivo che abilita tale perversa degenerazione della partecipazione alla formulazione dei principi politici fondamentali.

Globalmente considerata, la dinamica appare piuttosto lineare. Infatti, la delega rappresentativa affidata a pochi eletti, “perfetti” perché liberi, eguali ed indipendenti, restringe in maniera radicale la tavola dei valori morali, valorizzando i primi ed escludendo le persone disabili.

Ma, ci ricorda Nussbaum, è tutto un problema politico, non materiale. Purtroppo, però, tutto quel che attiene alla politica, e ai suoi valori morali, è non solamente terreno di contesa, ma anche luogo di feroce dittatura retorica.

Comunque, qui si inserisce il discorso propriamente costruttivo della Nostra la quale, per come vedremo in seguito, non fa discendere effetti politici da cause antropologiche o comunque inerenti, in qualche modo, alla “natura” umana, ma costruisce quest’ultima a partire da un modello politico ben preciso. La differenza è sostanziale, e non solamente formale, nel senso che la dignità delle persone disabili non riposa più sulle capacità produttive di queste ultime, ma sulla natura cooperativa della società politica stessa! In altri termini, ed in sintesi, il catalogo dei diritti soggettivi non è più proporzionale al contributo che il singolo può dare alla comunità di appartenenza, ma garantisce una base minima di possibilità sociali al cui interno il singolo soggetto può sviluppare la propria esistenza. Tali possibilità sono da intendersi come possibili orizzonti di sviluppo personale a disposizione della persona disabile la quale, dunque, può determinarsi e scegliere cosa e come essere …

 Bibliografia

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* Alessandro Pizzo è Dottore di Ricerca in Filosofia c/o Università degli Studi di Palermo. Sposato e padre di un figlio, è professionalmente impegnato nel mondo della scuola. Per un decennio docente di sostegno, ha messo a frutto le sue riflessioni in merito al nesso ineludibile di società politica, servizi e persone disabili. Cura un blog personale: http://alessandropizzo.blogspot.it

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